Queste le novità del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 contenente la disciplina sanzionatoria per la violazione sia delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, sia di quelle contenute nella direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
Il nuovo decreto è entrato in vigore dal 9 maggio.
Le informazioni, in base alla normativa vigente, devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore, così da non indurlo in errore: la violazione di tali pratiche comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 3.000 a 24.000 euro.
Si ricorda, altresì, che l’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è quello con il cui nome, o con la cui ragione sociale, è commercializzato il prodotto; su tale soggetto grava l’obbligo di assicurare la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti: alla fornitura di alimenti di cui si conosce la non conformità alla normativa in materia di informazioni corrisponde una sanzione da 500 a 4.000 euro; più gravemente sanzionato è l’operatore che modifica le informazioni che accompagnano un alimento (da 2.000 a 16.000 euro).
Ulteriori sanzioni colpiscono, poi, l’operatore alimentare che viola le disposizioni relative alla fornitura delle indicazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati e le relative modalità di espressione: la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze comporta una sanzione che va da 5.000 a 40.000 euro.
Qui i provvedimenti citati: D.Lgs. 15 dicembre 2017; Regolamento (CE) 1169/2011; direttiva (CE) 2011/91/UE